Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

a) le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle d sposizioni vigenti, se appartenenti alle amministrazioni dello Stato

b) le indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra persone estranee alle amministrazioni dello Stato

c) le indennità stabilite dalle singole amministrazioni per i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali. Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R.D. 30/12/1923 n. 3267, e dal presente regolamento saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera a) del comma precedente, se trattisi di membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, e quelle di cui alla lettera b) se trattisi di tutti gli altri componenti. 188 Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purché la nomina non sia avvenuta da oltre un anno. I membri suddetti, che in applicazione della precedente disposizione continueranno a far parte del Comitato, s'intenderanno come nuovi nominati e resteranno in carica ancora per un triennio. Dei rappresentanti del Consiglio provinciale il meno anziano di età assumerà le funzioni di membro supplente. 189 In caso di assenza od impedimento del Presidente questi sarà sostituito dall'Ispettore forcstale che fa parte del Comitato. Il Presidente avrà facoltà di delegare all'Ispettore suddetto alcune delle attribuzioni inerenti al suo ufficio.

190. Qualora ne riconosca l'urgenza, il Presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R.D. 30/12/1923 n. 3267, e dal presente regolamento. 191 Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta la presenza di coloro che parteciparono al sopraluogo. Ove trattisi di proposte presentate dall'Ispettorato forestale dovrà essere invitato al sopraluogo un funzionario tecnico dell'Amministrazione fore- stale, sempre che all'acce tamento non partecipi l'Ispettore che fa parte del Comitato. Per l'approvazione dei progetti e per la determinazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui agli artt. 91 e 92 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i membri elettivi del Comitato prendono parte alle deliberazioni con voto consultivo. 192 I provvedimenti presi dal Comitato forestale che devono essere o servati anche da coloro che non siano né proprietari né possessori di terreni, cui i provvedi enti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo del Comune per un periodo di quindici giorni, salvo che non sia diversamente disposto dal R.D. 30/12/1923 n. 3267, e dal presente regolamento. 193 Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani, appartenenti ai Comuni e ad altri enti, quanto quelle relative al- la utilizzazione dei boschi degli enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per quindici giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi. Entro sessanta giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero per l'economia nazionale. Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di quindici giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tutti gli effetti di legge.

 

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